Passeggiare con il cane, ecco cosa dice la legge

Vedere il proprio cane correre libero è una tentazione irresistibile che porta, spesso, molti padroni a svincolare il proprio Fido dal guinzaglio anche in zone in cui ne è invece imposto l’utilizzo. Se la normativa è molto chiara rispetto agli obblighi da rispettare in città da chi possiede un cane, non sono altrettanto palesi i comportamenti da osservare al di fuori dei centri abitati. Tali dubbi sono figli di una regolamentazione in questo senso nonesplicita e in buona parte affidata a leggi Regionali o delibere locali. Manca, dunque, una regolamentazione chiara ed organica in mancanza della quale si cerca di tamponare con ordinanze urgenti più volte prorogate, rispetto alle quali, fra l’altro, il governo sarà chiamato fra pochi giorni a pronunciarsi per non lasciare un vuoto normativo. Ma cosa dice la legge?
Cardine normativo che disciplina questo momento di convivenza fuori casa tra cane e padrone, è l’ordinanza del 13 luglio 2016, la cosiddetta “Ordinanza Martini” – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 7 settembre 2016 – che prorogando per 1 anno l’ordinanza per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, impone di “utilizzare sempre il guinzaglio per cani a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni”. Dunque, fatta eccezione per le aree verdi riservate ai cani, in città e nei luoghi di proprietà privata ai quali è consentito l’accesso (nel rispetto di predeterminate condizioni fissate dal legittimo proprietario), è necessario tenere sempre legato a noi il nostro beniamino a quattro zampe – bloccando eventuali guinzagli avvolgibili sulla dimensione massima fissata – ed avere con sé museruola da far indossare a Fido “in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
Ovviamente, il legislatore ha previsto una deroga. Tali disposizioni non riguardano i cani delle forze dell’ordine, protezione civile così come i quattro zampe di supporto alle persone diversamente abili o i guardiani di gregge.
La domanda sorge spontanea: che succede nella aree extraurbane? Nessun governo ha mai legiferato esplicitamente a riguardo estendendo le regole previste per i centri abitati al territorio extraurbano dunque a disciplinare queste zone sono, generalmente, leggi emanate dalla Regione oppure regolamenti di amministrazioni ed enti locali. È bene ricordare, tuttavia, che l’articolo 672 del codice penale, punisce il reato di “omessa custodia e mal governo di animali” e più volte la cassazione ha ribadito il “dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso”.